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Registro pubblico delle opposizioni: che cosa deve fare chi chiama l’Italia

Chi ha un numero italiano, fisso o cellulare, può iscriverlo al Registro pubblico delle opposizioni e opporsi alle chiamate commerciali. Chi fa telemarketing verso l’Italia deve controllare le sue liste ogni mese e prima di ogni campagna.

Aggiornata al 12 ottobre 2026

Che cos’è il Registro

Il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) raccoglie i numeri di chi non vuole essere chiamato per pubblicità, vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali. Nasce dall’articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la legge 11 gennaio 2018, n. 5 e il decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 2022, n. 26 lo hanno esteso a tutti i numeri italiani.

Il Registro è del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ne ha affidato la gestione alla Fondazione Ugo Bordoni; vigila il Garante per la protezione dei dati personali. Dal 27 luglio 2022 vale anche per i cellulari.

Quali numeri copre

Tutti i numeri nazionali, fissi e cellulari, che siano o no negli elenchi telefonici pubblici. L’intestatario della linea si iscrive sul sito del Registro, per telefono o per email. L’iscrizione non scade e vale sia per le chiamate con un operatore sia per quelle automatiche.

Per chi chiama, l’iscrizione ha due effetti:

  • revoca tutti i consensi dati in passato, a chiunque, per le chiamate commerciali, e vieta di usare i numeri ceduti a terzi grazie a quei consensi;
  • lascia validi i consensi dati dopo l’iscrizione e quelli legati a un contratto in corso o chiuso da non più di trenta giorni.

Attenzione: un numero non iscritto non è per questo libero. Senza consenso, e solo con un operatore umano, si possono chiamare soltanto i numeri degli elenchi telefonici pubblici non iscritti; per gli altri, cellulari compresi, serve il consenso.

Che cosa deve fare chi chiama

L’obbligo è del titolare del trattamento dei dati, cioè di chi decide la campagna e possiede le liste. Deve:

  • registrarsi al Registro come operatore, indicando tutti i call center esterni che chiamano davvero; un call center che possiede le liste si registra da sé;
  • consultare il Registro ogni mese e comunque prima di ogni campagna: manda la lista dei numeri e il Registro risponde entro 24 ore, segnando quelli iscritti. La risposta vale quindici giorni;
  • dire a chi è chiamato da dove viene il suo numero e come può iscriversi al Registro;
  • presentare sempre il numero chiamante, come spiega la guida sui prefissi 0843 e 0844.

Non serve consultarlo per chiamare i propri clienti con un contratto continuativo, né chi ha chiesto di essere chiamato. Se una lista passa di mano, la verificano sia chi la cede sia chi la riceve. Ed è vietato usare compositori che cercano numeri in automatico.

Se chiami dall’estero

Il Registro copre tutti i numeri italiani: per questo, dice il sito ufficiale, il suo ambito «include le chiamate provenienti dall’estero». I numeri da verificare si mandano senza prefisso internazionale.

Se il call center lavora in un paese fuori dall’Unione europea, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (articolo 24-bis) aggiunge, fra l’altro, queste regole:

  • chi colloca lì l’attività di call center, anche affidandola a terzi, lo comunica almeno trenta giorni prima ai ministeri competenti e al Garante, indicando come rispetta, fra l’altro, il Registro;
  • chi è chiamato va informato per prima cosa del paese in cui si trova l’operatore e della possibilità di parlare con un operatore in Italia o nell’Unione europea, pena 50.000 euro per ogni giorno di violazione;
  • una violazione può essere notificata al call center estero attraverso l’azienda che gli affida le chiamate.

Che cosa rischi

Ignorare il Registro viola il diritto di opposizione. Le sanzioni sono quelle del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR): fino a 20 milioni di euro o, per un’impresa, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se è più alto. Se le violazioni si ripetono, su segnalazione del Garante l’autorizzazione a esercitare l’attività può essere sospesa o revocata. E il titolare ne risponde in solido anche se affida le chiamate a un call center.

Tre decisioni recenti del Garante:

  • 13 marzo 2025 (provvedimento n. 157): la verifica nel Registro è una «pre-condizione» del telemarketing, e senza non parte nessuna campagna; una clausola di manleva non esonera il titolare dal dimostrare che tratta i dati in modo lecito;
  • 21 marzo 2025 (newsletter n. 533): un consenso raccolto con formule generiche, che non lasciano scegliere il tipo di offerte, non annulla gli effetti dell’iscrizione al Registro;
  • 23 luglio 2026 (provvedimento n. 556): 9.516.000 euro a una società per conto della quale call center abusivi, camuffando il numero chiamante, chiamavano spesso numeri iscritti. Aderire a un codice di condotta, ha ribadito il Garante, non esonera dal vigilare sui propri partner.

Il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling è stato approvato dal Garante, nella versione definitiva, il 7 marzo 2024 (Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024). Vale per chi vi aderisce, anche dall’estero.

Con Mercurion

I numeri 0843 e 0844, e gli altri numeri italiani, li attiviamo attraverso un operatore partner. Le chiamate in uscita passano su rotte con CLI (Calling Line Identification): chi risponde vede il numero che hai scelto. Prima di aprire il traffico verifichiamo con te da quale paese chiami, con quali numeri e su quali rotte.

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